Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà: le istruzioni per la fruizione

Fornite le indicazioni per l’applicazione delle agevolazioni previste dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996 a valere sullo stanziamento relativo al 2023 (INPS, circolare 15 novembre 2024, n. 97).

L’INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2023.

In particolare, l’articolo 6, comma 4, del citato D.L n. 510/1996, prevede, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a  24 mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.

Per il 2023 sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2023 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Modalità di compilazione del flusso Uniemens

La circolare in commento, tra l’altro, include le modalità di compilazione del flusso Uniemens per le aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2023. Tali aziende (indicate nell’Allegato n. 1 alla circolare) per esporre nel flusso le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

– nell’elemento <CausaleACredito>, inseriranno il codice causale di nuova istituzione “L981”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2023”;

– nell’elemento <SommeACredito>, indicheranno il relativo importo.

Queste operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare in argomento.

Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). 

 

 

 

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