Pensione di reversibilità e requisito della vivenza a carico: la pronuncia della Cassazione


18 febb 2022 In caso di morte del pensionato, il figlio superstite inabile ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se era a carico del genitore al momento del suo decesso. A tal fine, se il requisito della “vivenza a carico” non si identifica con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del figlio, quest’ultimo dovrà dimostrare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quanto meno prevalente al suo mantenimento.


Nel caso di specie la Corte d’Appello territoriale, rigettando l’appello proposto dal figlio disabile, ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto infondata la domanda dello stesso volta ad ottenere la condanna dell’INPS alla corresponsione in proprio favore, della pensione della madre.
La Corte, in particolare, ha condiviso la decisione del Tribunale che aveva ritenuto non dimostrato, da parte del figlio, il requisito della “vivenza a carico” che, unitamente a quello medico legale, costituisce presupposto indefettibile per la concessione del beneficio richiesto. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il figlio, sulla base di diversi motivi, contestando l’accertamento operato dalla Corte territoriale sulla ritenuta insussistenza del requisito della vivenza a carico.


La Corte di Cassazione, facendo proprie le argomentazioni sostenute dalla Corte d’Appello, ha ritenuto i motivi di ricorso  infondati, ribadendo il consolidato principio secondo cui, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della “vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va valutato rigorosamente, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile.
Nel caso in questione il requisito della vivenza a carico non è stato oggetto di alcuna allegazione.


Conseguentemente La Corte di Cassazione,  rilevando che il figlio non ha provveduto a fornire la dimostrazione richiesta, ha respinto il ricorso.


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