I punti principali del Decreto su Superbonus, cessione del credito e barriere architettoniche

Il D.L. 29 dicembre 2023, n. 212, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2023, n. 302, porta con sé importanti novità in merito alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del D.L. n. 34/2020.

Il nuovo Decreto è composto da 4 articoli così suddivisi:

  • Disposizioni in materia di bonus nel settore dell’edilizia (Articolo 1);

  • Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici (Articolo 2);

  • Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Articolo 3);

  • Entrata in vigore (Articolo 4).

Secondo il primo articolo del D.L. n. 212/2023 le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all’articolo 119, D.L. n. 34/2020 (del 110% o del 90%), per i quali è stata esercitata l’opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorchè tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del medesimo articolo 119 del D.L. n. 34/2020.

 

L’articolo 1, comma 2, inoltre, prevede un contributo:

– per i proprietari con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (determinato ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis .1, del Decreto Rilancio);
– sulle spese sostenute dal 1 gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%.

 

L’articolo 2 del nuovo Decreto, poi, stabilisce che a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 212/2023, l’utilizzo della cessione del credito o dello sconto in fattura sia possibile esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del Decreto, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.

 

Oltre ciò, i contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, del D.L. n. 34/2020 in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 212/2023 hanno l’obbligo di stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori, contratti assicurativi a copertura dei danni causati agli immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

 

Infine, l’articolo 3 del D.L. n. 212/2023 revisiona la disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche (bonus 75%).

In particolare all’articolo 119-ter del Decreto Rilancio sono apportate le seguenti modificazioni:

  • Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici;

  • Viene espressamente previsto il rispetto dei requisiti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, mediante apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati;

  • Viene abrogato il comma 3.

All’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 11/2023 sono invece apportate le seguenti modificazioni:

– le opzioni potranno essere applicate sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;

– la suddetta limitazione non si applica alle opzioni relative alle spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da:

  • condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;

  • persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 104/1992.

Sarà possibile continuare ad utilizzare lo sconto in fattura/cessione del credito limitatamente alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30 dicembre 2023:

– risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

– per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

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