Crediti da bonus edilizi oggetto di cessione e sconto in fattura: le regole per la rateizzazione lunga

 

L’Agenzia delle entrate rende note le modalita’ di attuazione dell’articolo 9, co. 4, D.L. n. 11/2023 in merito alla possibilità per i soggetti titolari di crediti da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche di ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati (Provvedimento n. 132123/2023 e Comunicato del 18 aprile 2023).

Dal 2 maggio 2023 sarà disponibile una nuova funzionalità per i soggetti titolari di crediti da superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche (imprese edilizie, banche e altri cessionari) nell’area riservata del sito istituzionale, per ripartire in 10 anni i crediti che non sono stati ancora utilizzati e per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo. È stato previsto che la comunicazione possa riguardare anche solo una parte della rata del credito disponibile e che successivamente possano essere rateizzati sia la restante parte della rata sia eventuali altri crediti acquisiti nel frattempo.

Tali novità sono giunte a seguito della firma del provvedimento n. 132123/2023 dell’Agenzia delle entrate, in attuazione del D.L. n. 11/2023 e relativa Legge di conversione n. 38/2023, con il quale sono state fornite le istruzioni ai fornitori e ai cessionari che intendono usufruire di questa possibilità.

Con il suddetto provvedimento è stato specificato, in particolare, che la nuova ripartizione possa essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

  • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al superbonus;
  • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1 novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al sismabonus e al bonus barriere architettoniche.

È stato stabilito, dunque, che ciascuna nuova rata annuale possa essere utilizzata esclusivamente in compensazione e non possa essere a sua volta ceduta, né ulteriormente ripartita.

Riguardo alla modalità per comunicare la volontà di optare per la rateizzazione lunga, al posto di quella originariamente prevista, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che per i fornitori e i cessionari basterà accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia, dove, dal 2 maggio 2023, sarà attivata una nuova funzionalità all’interno della “Piattaforma cessione crediti”. Inoltre, l’attivazione di questo servizio sarà prevista dal 3 luglio 2023 anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti. La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito e con successive comunicazioni si potrà poi rateizzare, anche in più soluzioni, sia la restante parte della rata sia gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti. Ad esempio: un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo sismabonus dell’importo di 100 euro e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre 2023, potrà stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (per esempio 60 euro) e comunicare all’Agenzia delle entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare (40 euro). Tale importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033. Se alla fine del 2023 il soggetto avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di volerli ripartire nei successivi dieci anni.
Alternativamente tale soggetto potrà attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e inviare la relativa comunicazione alle Entrate.

 

 

 

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